dichiarazione dei redditi persone fisiche

In vista dell’appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, si allegano le schede per la raccolta dei dati ed informazioni necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi Modello Redditi 2021 persone fisiche relativa ai redditi 2020.
I clienti che intendono avvalersi del supporto dello studio per l’adempimento in oggetto, sono pregati cortesemente di far pervenire la relativa documentazione, unitamente ai moduli di raccolta dati (anche per la sezione relativa al consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni in materia di privacy) e copia di un documento d’identità in corso di validità, allo studio entro il prossimo 15.05.
Si segnala che, in caso di mancata restituzione (o di restituzione dei moduli non firmati), lo studio non potrà procedere alla predisposizione della dichiarazione e che, in caso di compilazione incompleta o errata, lo studio non si assumerà alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

Proprietà immobiliari
Per quanto riguarda le proprietà immobiliari (terreni e fabbricati), Vi preghiamo di trasmettere una visura catastale aggiornata; in mancanza provvederemo alla compilazione della dichiarazione sulla base dei dati a nostra disposizione.

Presentazione della dichiarazione – versamenti
Le ordinarie scadenze di presentazione del Modello Redditi 2021 Persone fisiche sono:
– dal 2.05 al 30.06.2021, se la presentazione è effettuata tramite un ufficio postale nei casi previsti;
– entro il 30.11.2021, se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente, ovvero tramite un intermediario abilitato alla trasmissione.
Il termine ordinario di versamento degli importi che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto Irpef ed al primo acconto della cedolare secca sulle locazioni, devono essere eseguiti è il 30.06, ovvero entro il 31.07 con la maggiorazione dello 0,40%.
Ove intervenissero proroghe dei termini di presentazione della dichiarazione e/o dei versamenti, sarà nostra cura fornire aggiornamenti al riguardo.
Si ricorda che sono previste specifiche disposizioni per la compensazione, con altri tributi e contributi, degli importi risultanti dalla dichiarazione, nonché per la rateizzazione degli stessi.

IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Pertanto, ove dovuto, Vi preghiamo di trasmettere tempestivamente allo studio ogni documento, dato ed informazione necessari per la predisposizione della dichiarazione IMU.
Il termine ordinario di versamento della prima rata IMU 2021 è il 16.06.2021 (salvo proroghe). In proposito, Vi preghiamo di comunicarci (anche successivamente all’invio della documentazione richiesta) tutte le variazioni intervenute o che interverranno nel periodo compreso dall’1.1.2021 al 16.6.2021. ll versamento dell’IMU dovuta può essere effettuato con mod. F24 utilizzando l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione.

Dichiarazione degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria (modello RW)
Si raccomanda di porre la massima attenzione nel fornire la documentazione relativa a investimenti esteri, tenuto conto dei gravi risvolti derivanti dalla mancata compilazione del modello RW, ove dovuto.
Lo studio resta a disposizione per l’eventuale esame di casi particolari; lo studio stesso è, comunque, esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni conseguenti alla mancata segnalazione di situazioni rilevanti ai fini di quanto in esame.

Dividendi di fonte estera
Si raccomanda di porre la massima attenzione nell’acquisizione e trasmissione allo studio della documentazione relativa a dividendi di fonte estera percepiti con intervento di intermediari che, salvo casi particolari, devono essere indicati dal percipiente nella propria dichiarazione, anche se assoggettati a ritenuta alla fonte, in quanto applicata a titolo di acconto. Si segnala in proposito che i sostituti d’imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte devono rilasciare al percipiente apposita certificazione dalla quale risulta, tra l’altro, l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti all’avente diritto e quello delle ritenute effettuate.

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